Disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici

Come noto, la Legge 4 dicembre 2017 n. 172 all'art. n. 19 bis disciplina la materia in oggetto, per noi riferita alla Scuola Secondaria di I grado.  Ai sensi della predetta normativa, previa autorizzazione dei genitori, è consentita l’uscita autonoma degli allievi di età inferiore a 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, con l’esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.