La contrattazione integrativa d'istituto è un contratto stipulato tra il dirigente scolastico, le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto
È il raccordo tra l'attività direttiva e le esigenze del personale della scuola con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico.
Viene stipulata nel rispetto dei limiti prefissati dai contratti collettivi nazionali.
Soggetti
La contrattazione a livello di istituzione scolastica è svolta tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti dei sindacati firmatari del CCNL 2016/18 (Flc Cgil, Cisl, Uil e Gilda).
Tempistica
La contrattazione di istituto inizia entro il 15 settembre e termina non oltre il 30 novembre.
Materie
Queste le materie di contrattazione:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro (oggi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi della legge n. 107/2015 (bonus merito); - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
Per quanto riguarda i punti 1, 5,6,7,8,9:
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, e determinazione dei contingenti di personale…
- criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA…
- criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale…
- criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio…
- riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione…
qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, fermo restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento indicati dall’articolo 8 del Contratto.
Per quanto riguarda, invece, i punti 2,3 4:
- criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA…
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale…
qualora non si raggiunga l’accordo ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui al succitato articolo 8, il dirigente può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del contendere, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative per giungere in tempi celeri alla conclusione delle stesse. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.