Disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici

Come noto, la Legge 4 dicembre 2017 n. 172 all'art. n. 19 bis disciplina la materia in oggetto, per noi riferita alla Scuola Secondaria di I grado.  Ai sensi della predetta normativa, previa autorizzazione dei genitori, è consentita l’uscita autonoma degli allievi di età inferiore a 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, con l’esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Tale autorizzazione ha analogo valore anche per gli allievi che utilizzano lo scuola-bus, relativamente a salita e discesa, o all’eventuale attesa alla fermata dello stesso.